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Regolamento rimessaggio a terra

Art . 1
Il rimessaggio di imbarcazioni all' interno del perimetro della zona retrostante della sede sociale in concessione al Circolo Nautico "V. Migliori", è consentito esclusivamente alle imbarcazioni degli associati in regola con i pagamenti.
Il periodo per il rimessaggio riferito a ciascun anno, parte dal 1 Ottobre e termina il 30 aprile, per un periodo totale di 7 mesi.


Art . 2
Il rimessaggio è consentito esclusivamente nella zona retrostante la sede sociale del Circolo Nautico, per imbarcazioni munite di invasature su ruote o trasportabili con il carrello motorizzato del cantiere.


Art . 3
Le TARIFFE per il rimessaggio sia delle imbarcazioni che per derive, invasi, gommoni, carrelli, vengono stabilite dal Consiglio Direttivo e pagate anticipatamente dai Soci: per l'anno in corso, a partire dal 1 Ottobre 2021, viene stabilita la tariffa mensile di € 8,00 al metro lineare della imbarcazione così come risultante dai documenti ufficiali.


Art. 4
La richiesta di rimessaggio deve pervenire in forma scritta e consegna a mano in segreteria entro il 30 settembre di ciascun anno. Previa determinazione dell'ammontare della somma dovuta, il socio è tenuto a consegnare un assegno non trasferibile per il pagamento del rimessaggio, con l'autorizzazione all'incasso in caso di assegnazione del posto di rimessaggio a terra. Il Consiglio Direttivo, dopo aver compilato una graduatoria degli aventi diritto e dei soci in attesa, la comunica in Segreteria per l'assegnazione.
I Soci sono consapevoli che il periodo di durata del rimessaggio è pari a 7 mesi, per cui la quota di rimessaggio sarà calcolata su tale periodo a prescindere dalla fruizione. Al termine dei 7 mesi e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, l'imbarcazione dovrà essere portata fuori dal recinto a cura e spese del Socio. In caso contrario si applicherà una penale di € 20 al giorno, in ogni caso l'imbarcazione non potrà sostare oltre 15 giorni dalla data del 30 aprile.
Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di limitare la durata del rimessaggio per le esigenze della attività sociale.


Art . 5
In caso di eccesso di richieste, al fine di garantire la fruizione del servizio da parte di tutti i richiedenti, verrà valutata una rotazione fra i soci richiedenti, pertanto verrà data la priorità alle imbarcazioni che non hanno usufruito del servizio negli anni precedenti. In caso di assegnazione e successiva rinuncia, il Socio rinunciatario torna in coda alla lista di attesa.
Per il caso in cui le imbarcazioni da sistemare nel rimessaggio esterno fossero in esubero rispetto alla effettiva capienza dello spazio a disposizione, il Consiglio Direttivo può riservare l'assegnazione del posto di rimessaggio a mezzo la procedura del sorteggio.
Gli assegni dei soci che non risulteranno assegnatari del posto di rimessaggio, saranno immediatamente restituiti dietro semplice richiesta.


Art . 6
E' fatto DIVIETO ASSOLUTO ai Soci o ai propri delegati:

a) di effettuare qualsiasi lavoro sulle imbarcazioni in rimessaggio (carteggiatura, applicazione dell'antivegetativa, verniciatura degli scafi o eliche, lavaggio carena e attrezzature, pulizia di sentine, riparazione carena, spandimento di acqua, olio o sostanze in genere);

b) di sporcare e deteriorare l' area sottostante l'imbarcazione o lasciare negli spazi sottostanti la carena (cappotte, attrezzi, materiale nautico, filtri, barattoli o residui di lavorazione);

c) di salire sulla imbarcazione custodita a terra, personalmente o a mezzo delegati, per qualsiasi ragione;

d) di dotare la barca in rimessaggio di qualsiasi attrezzo o servizio a terra, quali generatore, deumidificatore, condizionatore, o comunque qualsiasi attrezzo o macchinario similare che rechi ingombro o semplice custodia temporanea nella zona a terra sottostante;

e) di compiere qualsiasi atto che esuli il normale rimessaggio a terra, inteso come mero parcheggio della imbarcazione.

La violazione delle disposizioni che precedono produrrà l'immediata espulsione dell'imbarcazione dal rimessaggio con la richiesta di pagamento dei danni eventualmente arrecati, oltre al deferimento del Socio inadempiente al Collegio dei Probiviri per un provvedimento disciplinare. Conseguirà anche la sospensione del diritto al rimessaggio per 2 anni.


Art. 7
E' fatto obbligo a ciascun socio che sarà assegnatario di un posto del rimessaggio, di dotarsi di una polizza assicurativa con primaria Compagnia che preveda un massimale minimo pari a € 2.500.000,00 per l'intero periodo di custodia della imbarcazione, a garanzia della responsabilità civile verso il Circolo e verso terzi. Detta polizza dovrà essere consegnata in Segreteria PRIMA del rimessaggio della imbarcazione. In assenza della polizza, non sarà possibile accedere alle operazioni di rimessaggio a terra.
A scelta del socio e in aggiunta alla predetta polizza RCT, il socio potrà liberamente stipulare una polizza casco a proprio beneficio, nella consapevolezza che il Circolo viene esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in riferimento alla custodia della imbarcazione nel rimessaggio a terra.


Art. 8
Nel premettere che la zona retrostante la sede sociale e adibita a rimessaggio a terra non è custodita, né servita da telecamere, elettricità, acqua o altri servizi, con la sottoscrizione del presente Regolamento il socio che effettuerà il rimessaggio a terra, è consapevole e assume personalmente e illimitatamente ogni onere o responsabilità riferito alla propria imbarcazione, con espresso esonero nei riguardi del Circolo Nautico, per:

a) obbligo di controllo e custodia della imbarcazione, poiché si dichiara edotto che la zona ove il rimessaggio viene effettuato NON è dotata di servizi di controllo e custodia;

b) responsabilità per danni o danneggiamenti che dovessero verificarsi alla imbarcazione del socio in rimessaggio per qualsiasi ragione, ivi compresi lesioni, furti, danneggiamenti, atti vandalici, eventi atmosferici, per l'intero periodo di rimessaggio;

c) responsabilità per danni o danneggiamenti che dovessero verificarsi nei riguardi della struttura del Circolo Nautico per qualsiasi ragione, ivi compresi lesioni, danneggiamenti, eventi atmosferici, per l'intero periodo di rimessaggio;

d) responsabilità per danni o danneggiamenti che dovessero verificarsi nei confronti di terzi estranei anche al di fuori del recinto, per qualsiasi ragione dipendente dal rimessaggio della imbarcazione, per lesioni, danneggiamenti, eventi atmosferici, per l'intero periodo del rimessaggio.

Pertanto il socio assegnatario del posto di rimessaggio a terra assume personalmente e illimitatamente ogni e qualsiasi responsabilità di carattere penale, civile e amministrativa in relazione al rimessaggio a terra della propria imbarcazione, con espresso esonero nei confronti del Circolo per qualsiasi danno dovesse verificarsi alla propria imbarcazione, alla struttura del Circolo, ai soci, a terzi o comunque a chiunque dovesse ricevere eventuali danni conseguenti al rimessaggio a terra per qualsivoglia motivo, anche atmosferico.


Art. 9
Il socio è consapevole che il presente Regolamento verrà interpretato secondo i criteri dello spirito di socialità che anima il Circolo Nautico e secondo buona fede, per essersi di ciò tenuto conto per la fruizione del servizio del rimessaggio a terra delle imbarcazioni.

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