Regolamento per l'utilizzo della banchina
PREMESSA
Tutti gli ormeggianti sono a conoscenza della estrema pericolosità del loro ormeggio a causa della mancanza di protezione che il porto di Giulianova offre in caso di cattivo tempo, ma accettano ugualmente il posto barca assegnato, assumendosi il grave rischio di danni o affondamento al quale è esposta l’ imbarcazione
Il presente regolamento sostituisce ogni precedente disposizione e norma riguardante l’ uso dell’ ormeggio, che sarà disciplinato, a partire dal 7 settembre 2005 dai seguenti articoli elaborati ed approvati dal Consiglio Direttivo nella seduta del 6 settembre 2005.
Le strutture in concessione adibite all’ ormeggio sono destinate esclusivamente all’ utilizzo degli associati.
I comandanti e gli equipaggi ormeggiati sono tenuti al rispetto del presente regolamento obbligandosi a sottoscriverlo o a prenderne conoscenza nella bacheca sociale
L’ assegnazione dei posti barca nel pontile non è fissa né definitiva, poiché, a seconda delle esigenze, la direzione di banchina assegna annualmente i posti barca e può chiederne lo spostamento temporaneo allo interno ed al di fuori dello stesso per il migliore adempimento dei fini sociali
Art. 1 - Diritti degli ormeggianti
Gli ormeggianti hanno diritto all’ uso della linea di ormeggio costituita dal corpo morto, dalla catena, dalla cima di ormeggio e da una trappa di richiamo assicurata in banchina.
Gli ormeggianti hanno diritto ad allacciarsi alle prese d’ acqua e di energia elettrica presente in banchina. L’ acqua potabile è a pagamento
La direzione di banchina verificherà i consumi delle imbarcazioni dotate di utenze ad alto assorbimento di energia (aria condizionata, deumidificatore, riscaldamento) con appositi contatori individuali o a forfait, addebitando agli armatori gli esuberi dei consumi.
Art. 2 - Obblighi degli ormeggianti
L’ ormeggiante dichiara che la propria imbarcazione è dotata di dispositivo automatico di svuotamento della sentina non disinseribile e con allarme sonoro udibile in banchina.
L’ ormeggiante manleva, con la sottoscrizione del presente regolamento, il circolo nautico Giulianova da ogni responsabilità per i danneggiamenti che possano avvenire tra barche limitrofe, per furto totale o parziale, affondamento, incaglio e ogni danno sopravveniente all’ imbarcazione ormeggiata.
In caso di affondamento è fatto obbligo al proprietario di rimuovere entro 15 giorni l’ imbarcazione, procedendo come indicato dall’ autorità marittima
L’ ormeggiante si obbliga a mantenere con diligenza l’ efficienza delle pompe di sentina, delle batterie, a verificare con diligenza lo stato delle prese a mare, nonché quello delle cime di ormeggio, verificandone l’ usura nei punti di attrito, dove è obbligatorio frapporre una protezione.
L’ ormeggiante che intenda cambiare l’ imbarcazione con una di diversa dimensione, deve assolutamente farne comunicazione in segreteria entro il mese di gennaio. Il Direttore di Banchina verificherà la possibilità che la nuova imbarcazione possa essere ormeggiata nel medesimo posto, in caso contrario il socio sarà inserito in lista di attesa al fine di trovare un posto barca adeguato
L’ ormeggiante si obbliga, in caso di condizioni di cattivo tempo, ad essere presente sulla propria imbarcazione per controllare la tenuta degli ormeggi. In caso risieda in territorio non limitrofi deve fornire un nominativo relativo alla persona che si obbliga ad adempiere a tale obbligo. Tale persona non può essere l’ addetto di banchina. Per nessun motivo il Circolo Nautico è responsabile per i danni che le imbarcazioni subiscono all’ ormeggio
Si ribadisce l’ estraneità del Circolo nautico ad obblighi di custodia, talché il marinaio di banchina non è il custode delle imbarcazioni degli ormeggianti, né è tenuto a sistemare gli ormeggi, la cui responsabilità ricade interamente sui proprietari, con particolare riferimento a quanto esposto nel V° comma del presente articolo
L’ ormeggiante si obbliga a lasciare copia delle chiavi dell’ imbarcazione nel locale sul pontile onde permettere interventi in casi estremi.
L’ ormeggiante si obbliga ad utilizzare l’ impianto idrico con dispositivo di blocco automatico della fuoriuscita d’ acqua in caso di non utilizzo.
L’ ormeggiante autorizza, con la sottoscrizione del presente regolamento, all’alaggio della propria imbarcazione ed al rimessaggio oneroso a terra ove meglio ritenuto, qualora lo stesso dovesse risultare moroso nei confronti del Circolo Nautico V. Migliori di Giulianova. La morosità sarà dimostrata dall’ inadempienza successiva ai 10 giorni di messa in mora tramite raccomandata a.r.
E’ assolutamente vietato fare rifornimento di carburante in banchina
E’ assolutamente vietato fumare sul pontile
E’ assolutamente vietato buttare immondizia od oli usati in mare
E’ assolutamente vietato lasciare i motori accesi senza nessuno a bordo
E’ assolutamente vietato lavare la barca con acqua potabile
E' assolutamente vietato lasciare i tender sulla banchina
E’ assolutamente vietato violare le norme sulla pesca sportiva
E’ assolutamente vietato scaricare i servizi igienici o le acque di sentina nell’ ambito portuale
E’ assolutamente vietato sporcare con vernici od altro il pontile
Il disattendimento delle sopra riportate disposizioni comporta, in alcune fattispecie, la denuncia all’ autorità marittima e l’ assoggettamento del responsabile alle sanzioni disciplinari o al rimborso delle spese
Le imbarcazioni dei soci non potranno mollare gli ormeggi senza il socio a bordo. Il socio risponde con la revoca del posto-barca, del disattendimento di questa disposizione.
Il pontile in concessione è integralmente assimilato alla sede sociale e vigono gli obblighi comportamentali che, qualora violati, portano all’ applicazione delle norme disciplinari più gravi
Art. 3 - Direttore di banchina
Il consiglio direttivo istituisce la figura del direttore di banchina. Tale incarico viene svolto a titolo gratuito e può essere in ogni momento revocato dal consiglio direttivo stesso.
Art. 4 - Poteri del direttore di banchina
Il direttore di banchina valuterà l’ adeguatezza degli ormeggi dei parabordi, delle molle e delle cime, nonché del loro stato e della loro sistemazione e potrà invitare all’ adeguamento degli stessi con le modalità che riterrà opportune. Coloro che non si adeguano verranno ritenuti responsabili dei danni arrecati alle imbarcazioni limitrofe ed alle strutture fisse. Nei casi di evidente necessità il Circolo acquisterà il materiale necessario, addebitando la spesa all’ ormeggiante.
Il direttore decide sulla sistemazione delle cime di ormeggio in banchina.
Il direttore può effettuare spostamenti delle barche ormeggiate, invitando il socio a provvedere direttamente, quando ne ravvisi la necessità.
In genere ogni disattendimento delle disposizioni del direttore comporterà, previa delibera del consiglio direttivo, l’ applicazione delle sanzioni disciplinari.
Art. 5 - Sanzioni disciplinari
Esse sono regolate dallo Statuto sociale. Le sanzioni per motivi di infrazione alla disciplina di banchina sono:
- Revoca del permesso di ormeggio per l’ anno successivo;
- Sanzione economica nella misura di € 250,00.
Le sanzioni sono comminate dal consiglio direttivo, che deve informarne il socio
Art. 6 - Titolarità dell’ ormeggio
L’assegnatario dell’ ormeggio è il socio in regola con i versamenti dovuti al Circolo Nautico Giulianova.
L’ ormeggio è concesso ad imbarcazioni che siano di esclusiva proprietà dei soci.
L’ ormeggio è concesso quando vi sia disponibilità di un posto adeguato alle caratteristiche della imbarcazione entrante.
Art. 7 - Imbarcazioni in comproprietà
Più soci comproprietari di una stessa imbarcazione indicheranno colui il quale sarà il titolare dell’ assegnazione. La persona designata sarà responsabile degli obblighi economici nei confronti del Circolo. In caso di scioglimento della comproprietà o della uscita di un socio dalla stessa, l’ unico titolare del posto barca sarà la persona inizialmente designata e coloro che escono dalla comproprietà, avendone bisogno, chiederanno l’ assegnazione di un nuovo posto barca o , in mancanza, si porranno in lista di attesa.
In caso di mancata indicazione del titolare dell’ assegnazione da parte dei soci comproprietari, il Circolo lo nominerà d’ ufficio nella persona di maggiore anzianità d’ iscrizione al sodalizio
Art.8 - Lista di attesa
Qualora il posto barca richiesto non sia disponibile, il socio viene iscritto in una lista d’ attesa per l’ ottenimento di un posto adeguato. Il socio titolare di un determinato posto che intenda entrare in possesso di una imbarcazione di diversa dimensione deve preventivamente contattare la direzione di banchina per accertarsi della disponibilità di un ormeggio adeguato; se questo non è disponibile deve porsi in lista d’ attesa.
La lista di attesa è esposta al pubblico nella bacheca soci o in segreteria
Art. 9 - Domanda di ormeggio
Il socio deve presentare la domanda di ormeggio entro il 10 gennaio.
La domanda scritta, deve essere accompagnata da:
- Pagamento della quota sociale;
- Versamento del contributo associativo per l’assegnazione dell’ormeggio;
- Pagamento di eventuali pendenze pregresse;
- Pagamento di eventuali spese straordinarie decise dall’ assemblea dei soci;
- Sottoscrizione del regolamento di banchina;
- Iscrizione alla FIV FIPSAS o altra federazione di sports nautici riconosciuta dal CONI;
- Fotocopia del libretto ( solo per barche immatricolate ).
Le domande di ormeggio alle quali non siano acclusi tali oneri o che vengano presentate dopo il 10 gennaio, non verranno prese in esame; il socio perderà il diritto di prenotazione ed il posto barca verrà assegnato ad altro socio in lista di attesa. Il socio che perde il diritto all’ ormeggio viene automaticamente ricollocato per ultimo nella lista di attesa.
Le condizioni di prelazione sull’ accettazione della domanda sono, in ordine di importanza, le seguenti:
A - RICHIESTA DI ORMEGGIO ANNUALE E NON TEMPORANEA
B - FREQUENTAZIONE DELLA SEDE SOCIALE
C - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SPORTIVA CERTIFICATA
D - COLLABORAZIONE COL CIRCOLO NELL’ ATTIVITA’ SPORTIVA
E - ANZIANITA’ DI ASSOCIAZIONE
F - ANZIANITA’ DI ORMEGGIO
I soci che vogliono ormeggiare per periodi di tempo limitati possono farlo compatibilmente con i posti rimasti a disposizione e con le limitazioni di tempo di anno in anno indicate nell’ apposito tariffario.
Art. 10 - Indisponibilità del posto di ormeggio
L’assegnatario del posto di ormeggio non può trasferirlo, affittarlo, concederlo in uso a terzi, né usarlo per fini di lucro, pena la perdita del diritto di ormeggio.
Il Socio deve comunicare i periodi significativi di assenza dal posto barca. In tali periodi di vacanza il Circolo può occupare il posto libero dando la precedenza ai soci in lista di attesa o ad imbarcazioni di passaggio.
Art. 11 - Posti barca vacanti
Entro il 1° aprile di ogni anno, il socio assegnatario del posto può comunicare al Consiglio Direttivo la sua decisione di lasciare libero il posto per l’anno corrente. Il consiglio direttivo potrà assegnare il posto, dando la precedenza ai soci in lista di attesa. E’ concesso al socio di rinunciare per 5 anni consecutivi al posto barca, usufruendo di uno sconto del 50% l’ anno successivo alla messa a disposizione di detto posto, del 60% il secondo anno e del 70% il terzo ,quarto e quinto anno. Dopo 5 anni di mancato utilizzo del posto barca con una imbarcazione di proprietà del socio, allo stesso viene revocata la concessione dell’ ormeggio e lo stesso viene assegnato ad altro Socio in lista di attesa, compatibilmente alle dimensioni dell’ imbarcazione
Il socio in lista d’ attesa che ormeggia in un posto temporaneamente vacante verserà il contributo annuale aumentato del 20%.
Art. 12 - Contributo associativo per l’assegnazione del posto barca
I soci versano il contributo per l’ormeggio entro il 10 gennaio di ogni anno (vedi art.7).
L’ ammontare del pagamento viene comunicato al socio dalla segreteria del circolo ed eventuali spese condominiali vengono conteggiate e ripartite tra gli ormeggianti. Nel caso di imbarcazioni che utilizzino maggiori quantità di acqua potabile o energia elettrica il consiglio applicherà una somma addizionale alle spese condominiali. Le tariffe sono stabilite dal consiglio direttivo.
Alle barche in transito può essere fatturato lo stazionamento in banchina con riferimento ad un tariffario approvato dal consiglio direttivo.
Art. 13 - Accoglimento delle domande di ormeggio
Al consiglio direttivo è riservata l’ insindacabile facoltà di accogliere o meno le domande di ormeggio di imbarcazioni che per dimensioni, dislocamento, stato di manutenzione, mancanza di verifiche dei competenti organi di certificazione, possano arrecare pericolo a strutture o imbarcazioni. Il consiglio si riserva di subordinare la concessione del posto barca alla stipula di una assicurazione “casco” comprendente le spese per il recupero e l’ eventuale smaltimento di una imbarcazione affondata in banchina
Art. 14 - Secondo ormeggio
La richiesta di un socio per il secondo ormeggio sarà presa in considerazione dopo il soddisfacimento delle esigenze dei soci.
Art. 15 - Accesso al pontile
L’ accesso al pontile è consentito, oltre che agli enti di polizia, esclusivamente ai soci, ai loro ospiti ed agli equipaggi delle barche in transito. Gli ospiti dovranno essere in compagnia dei soci. Le tessere per l’ accesso sono strettamente personali ed è vietato cederle.
Art. 16 - Accettazione del presente regolamento
La presentazione della domanda di ormeggio implica la piena accettazione del presente regolamento.
Art. 17 - Modifiche al regolamento di banchina
Il presente regolamento potrà essere modificato dal consiglio direttivo. Le modifiche saranno comunicate agli ormeggianti o affisse nella bacheca sociale
Art. 18 - Controversie
Gli ormeggianti accettano di demandare ogni controversia relativa alla banchina ed ai danni alle imbarcazioni al consiglio direttivo.